Codice deontologico VS marketing parte 9

Ott 1, 2018 | Codice Deontologico VS Marketing

Buongiorno dottoresse e dottori, questo è codice deontologico VS marketing parte 9, nono video per vedere se il codice limita in qualche modo la possibilità di promuoversi degli psicologi.

Premessa:

Gli articoli che tratto in questo video non c’entrano nulla col marketing neanche per sbaglio.

Li tratto giusto per completezza, per essere certi che non ci siano cavilli da qualche parte.
Comunque rimarrà insieme agli altri video della rubrica, ma se stavi facendo altro puoi anche continuare a scorrere giù…

 

Cominciamo subito con l’articolo 28 che dice:

“Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Riassumendo, non si possono instaurare relazioni significative di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale prima o durante la terapia, ed è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.”

Direi che è abbastanza chiaro. No inciuci.

 

Articolo 29

“Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.”

Concorderai con me che non c’è nulla da dire sul piano del marketing.

 

Articolo 30

“Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.”

Di questo ne abbiamo già parlato quando abbiamo visto l’articolo 23.

 

Articolo 31

“Le prestazioni professionali a minorenni o interdetti sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità competenti o in strutture preposte.”

Anche qui nulla da dire.

 

Articolo 32

“Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.”

E di questo ne abbiamo parlato nell’articolo 25.

 

Bene, con questo facile video abbiamo concluso il capo 2, riprendiamo dal prossimo con il capo 3.

Come sempre se hai dubbi o domande scrivimi nei commenti, e ci vediamo nel prossimo video.

Un saluto e buon lavoro!

Chi scrive?

Ciao, sono Damiano: non molto convenzionale, mancino e determinato, per cui quando mi metto in testa qualcosa spostatevi tutti.
E mi sono messo in testa che si può fare marketing etico, anche se non si è dei chiacchieroni, anche se non si è portati, anche se si è degli orsi super introversi e con scarse capacità relazionali, esattamente come lo ero (sono) io.
Tutto si può imparare, ne ho le prove e sono tutte in questo blog!

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